Art. 10.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).
1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e di promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, il Ministero, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione che mettano in rilievo le caratteristiche
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intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, di metodi di produzione specifica, di aspetti nutrizionali, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente.
2. Con decreti del Ministro, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono approvati i programmi relativi alle iniziative di cui al comma 1.
3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, esse sono riservate ai prodotti recanti nell'etichetta il logo previsto dal regolamento, eventualmente abbinato al logo nazionale di cui all'articolo 9.